La Costituzione antoniniana
Altrimenti chiamata editto di Caracalla. Nell’anno 212 d.C. per mezzo di questa costituzione venne elargita a tutti gli abitanti liberi dell’Impero la cittadinanza romana.
Varie sono le supposizioni per cui venne promulgato un editto tanto rivoluzionario: per Dione Cassio serviva per comprarsi i provinciali per compensare l’ostilità dei romani dopo il fratricidio di Geta, però bisogna tenere in conto le precedenti riforme realizzate dal padre Settimio Severo e più probabilmente l’editto si va ad innestare nella politica livellatrice condotta dai Severi che prendeva atto che l’Italia andava sempre più declinando economicamente e politicamente mentre il baricentro dell’Impero si spostava verso le provincie più prossime alle frontiere.
Gran parte degli esiti che l’editto ebbe sul normale scorrere della vita quotidiana dei cittadini dell’Impero lo abbiamo dall’Egitto dove le sabbie del deserto ci hanno restituito un gran numero di documenti. Quindi sappiamo che fu messo in atto fra il 212 e il 213, che fu realmente universale e non solo per alcune parti delle popolazioni come alcuni storici erano propensi a credere, che ne furono esclusi solamente i liberti dediticii ex lege Aelia Sentia, ovverosia i liberti più in basso nella scala sociale, e i barbari dediticii, cioè i barbari che sconfitti erano stati trapiantati come coloni all’interno dell’Impero oppure obbligati a prestare servizio militare contro i nemici di Roma.
I pochi gruppi ancora privi della cittadinanza dopo la piena applicazione dell’editto, 212-213, non sono da ascrivere alla non universalità dell’editto bensì al fatto che fossero o soldati mercenari in ferma prolungata o popolazioni sottomesse dopo la promulgazione dell’editto o ai Latini Juniani, liberti ma giuridicamente considerati ancora in quasi soggezione all'antico proprietario.
L’essere cittadini però non apriva a tutti le porte della carriera politica di grado elevato che rimaneva incede appannaggio dell’intellighentia delle provincie stesse.
Ulteriore problema fu l’assimilazione da parte del diritto romano, specie nel diritto privato, dei diritti locali che non poterono essere banditi dall’oggi al domani.

